Pubblicazioni - Studio Legale Bolognini
 

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TRE ISTITUTI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI INERENTI LA REALIZZAZIONE (E LA GESTIONE) DI OPERE PUBBLICHE

LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
 
La concessione di costruzione e gestione è un tipo di contratto pubblico ultimamente molto utilizzato, il cui oggetto e la cui funzione si individuano agevolmente dalla stessa definizione di tale contratto, data dall’art. 3, c. 11, d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:
“Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice”.
Elementi essenziali del contratto di concessione di lavori, quindi, sono la costruzione (ma anche l’ampliamento, la ristrutturazione, la riqualificazione ecc.) di un’opera pubblica e la gestione della medesima opera, cosicché il concessionario onerato della costruzione potrá rientrare dell’investimento sostenuto per realizzare i lavori attraverso i ricavi di gestione (“gestione funzionale ed economica”).
La definizione sopra riportata, vale la pena sottolinearlo, mette in evidenza come possa rientrare nell’oggetto del contratto anche la progettazione dell’opera (come più spesso avviene).
La concessione di costruzione e gestione trova la sua ragione d’essere nella condizione di equilibrio economico-finanziario che (quantomeno secondo le previsioni tracciate in un businnes plan) necessariamente deve intercorrere tra gli investimenti sostenuti per l’attivitá di costruzione e le risorse ricavate attraverso la gestione.
Tale condizione di equilibrio è imprescindibile.
Ciò si deduce dalle disposizioni di cui agli artt. 142 e segg. del citato d.Lgs. 163/06 e s.m.i. che raccolgono la disciplina in tema di Concessione di lavori pubblici.
In particolare, l’art. 143 dispone che l’offerta presentata nella gara bandita per l’affidamento di una concessione e, poi, il contratto di concessione che sarà firmato dal soggetto che avrà vinto tale gara, dovranno essere accompagnati da un piano economico-finanziario che evidenzi il predetto equilibrio.
Il medesimo art. 143 prevede che, quando non possa ricorrere l’equilibrio economico-finanziario tra gli investimenti sostenuti ed i ricavi di gestione (per esempio, nel caso in cui la stazione appaltante imponga di praticare agli utenti dell’opera pubblica da realizzare tariffe agevolate che non consentano di ottenere ricavi tali da remunerare gli investimenti sostenuti), occorra stabilire che, a favore del concessionario, sia erogato un contributo (denominato “prezzo”) che consenta di colmare la lacuna necessaria per raggiungere la condizione di equilibrio.
Il “prezzo” può assumere le forme più disparate: può essere costituito da un contributo in conto costruzione (per esempio, versato secondo gli stati di avanzamento lavori) ovvero in conto gestione, ma anche dalla cessione della proprietà ovvero del godimento di un bene la cui utilizzazione sia connessa all’opera pubblica da realizzare o, in ogni caso, di un bene che non assolva più a funzioni di pubblico interesse.
Anche la durata della concessione, evidentemente, incide sull’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.
Ciò posto, fermo restando che, di regola, la durata della concessione non può essere superiore a trenta anni, l’art. 143 più volte citato stabilisce che la concessione possa anche avere una durata superiore quando ció si renda necessario al fine del perseguimento della condizione di equilibrio economico-finanziario.
Da ultimo, mi pare utile ricordare ancora una norma desumibile dall’art. 143: gli elementi (presupposti e condizioni) che incidono in maniera determinante sull’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario e dei suoi ricavi di gestione devono essere evidenziati nel contratto di concessione cosicché, nel caso in cui tali elementi subiscano variazioni nel corso della concessione (variazioni determinate dalla stazione appaltante ovvero in virtù di interventi normativi sopravvenuti) sará necessario operare una revisione del piano economico-finanziario che accompagna il contratto di concessione.
Se la variazione degli elementi essenziali dell’equilibrio avrà penalizzato il concessionario, occorrerà intervenire con la revisione del piano economico-finanziario a favore del concessionario stesso (per esempio, aumentando la durata della concessione, aumentando o intruducendo il contributo, modificando le tariffe ecc.); se, invece, la variazione fosse stata favorevole al concessionario, la revisione dovrà agevolare la stazione appaltante: tutto ciò per mantenere la condizione di equilibrio economico-finanziario secondo i parametri di redditività del progetto originariamente convenuti tra le parti.
Fermo restando che, come sopra evidenziato, le concessioni di lavori si basano sull’equilibrio economico-finanziario degli investimenti sostenuti per costruire (ovvero ristutturare, ovvero ampliare, ovvero riqualificare ecc.) l’opera pubblica ed i ricavi derivanti dalla gestione dell’opera stessa, la concessione di lavori è un contratto ampiamente diffuso ai fini della realizzazione di opere che siano in grado, per natura, di produrre ricavi di gestione apprezzabili (si tratta delle c.d. “opere calde” quali parcheggi, cimiteri, impianti sportivi, porticcioli ecc.).
Tuttavia, non è escluso che l’istituto della concessione di lavori possa essere utilizzato anche per la realizzazione delle c.d. “opere fredde”, vale a dire di opere prive o quasi prive di ricavi di gestione.
Lo strumento della concessione viene spesso utilizzato per realizzare scuole pubbliche, ospedali pubblici, tribunali, sedi della pubblica amministrazione, caserme, ecc., ma anche parchi pubblici: tutte opere che, per natura, non sono suscettibili di una gestione economica e che, quindi, non producono ricavi di gestione.
Tuttavia, anche per queste opere la concessione di lavori è ammissibile.
A tal proposito, l’art. 143 del d.Lgs. 163/06 e s.m.i., al comma 9, dispone espressamente che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera”.
Le scuole, gli ospedali, i tribunali, le sedi dei Comuni, delle Province, delle Regioni, le caserme, i parchi pubblici ecc. sono opere direttamente utilizzate da parte della Pubblica Amministrazione la cui gestione può essere realizzata da parte di un privato concessionario il quale potrà percepire un corrispettivo (dovuto per tale attività di gestione) direttamente da parte della Pubblica Amministrazione utilizzatrice.
Non solo. Al fine di agevolare la remunerazione degli investimenti sostenuti per la costruzione vengono generalmente affidati al concessionario tutti quei servizi complementari che producono ricavi a favore di chi li gestisce (il bar della caserma o del tribunale, il parcheggio dell’ospedale, la mensa scolastica ecc.).
Ciò posto, è evidente che la concessione di lavori è uno strumento che ben può essere utilizzato anche per la realizzazione ovvero la manutenzione di parchi pubblici ancorché i parchi non siano immediatamente e per la loro natura suscettibili di una gestione capace di produrre flussi di cassa.
Intervenendo sul progetto (per esempio, introducendo nel parco un impianto sportivo ovvero un ristorante ecc. che possano essere oggetto di una gestione economica, ovvero “combinando” l’intervento inerente la realizzazione o la manutenzione di un parco con altro intervento inerente un’opera gestibile con profitto), ma anche intervenendo sul contratto (prevedendo contributi a favore del concessionario, anche sotto forma di cessione di immobili dismessi o da dismettere) si possono creare le condizioni per le quali anche la realizzazione o la manutenzione di un parco pubblico possa essere oggetto di una concessione, in quanto il concessionario può rientrare dei relativi investimenti.
Gli articoli successivi al 143 disciplinano le modalitá di affidamento delle concessioni di lavori: tale affidamento, ovviamente, deve avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica e, quindi, previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento mediante procedura aperta (pubblico incanto) o ristretta (licitazione privata) ed applicando il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’individuazione del concessionario.
 
IL PROJECT FINANCING
E’ opportuno trattare il project financing (o finanza di progetto) successivamente all’esame della concessione di lavori, in quanto non si tratta altro che di una tipologia di gara per l’affidamento di tale tipo di concessione.
In sostanza, il contratto pubblico oggetto di affidamento attraverso il project financing è la concessione di costruzione e gestione con tutte le caratteristiche sintetizzate nel paragrafo che precede.
Tuttavia, la procedura di gara utilizzata per realizzare tale affidamento è caratterizzata da alcune peculiarità.
La disciplina della finanza di progetto si trova negli artt. 152 e segg. del d.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. più volte citato.
A partire dal 1998, quando è stato introdotto nel nostro ordinamento con la l. 415 del 1998 (c.d. Merloni Ter), il project financing ha subito molti mutamenti spesso dovuti alla necessità di adeguarsi alle prescrizioni provenienti dagli organi di controllo comunitari: ricorderei la legge 166/2002 (c.d. Merloni Quater) e la legge 62/2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004); successivamente, la disciplina della finanza di progetto che si trovava negli artt. 37-bis e segg. della legge Merloni (la l. 109/1994) modificata in virtù degli interventi normativi sopra citati, è stata trasfusa senza sostanziali variazioni nel nuovo codice dei contratti pubblici, il d.Lgs. 163 del 2006, agli artt. 152 e segg.; la medesima disciplina è stata poi modificata per effetto del d.Lgs. 113/2007 (c.d. secondo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici) che ha eliminato il diritto di prelazione a favore del promotore e ha svincolato la procedura dalle scadenze per la presentazione della proposta originariamente fissate necessariamente nel 30.6 ovvero nel 31.12 di ogni anno; l’ultima modificazione della disciplina in materia di project financing è stata determinata in forza del recentissimo d.Lgs. 152/2008 (c.d. terzo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici) il quale, reintroducendo, peraltro, il diritto di prelazione a favore del promotore, ha radicalmente modificato l’art. 153 del d.Lgs. 163/06 nel quale, oggi, è sintetizzata l’intera disciplina dell’istituto in parola posto che i successivi artt. 154 e 155 sono stati abrogati.
La peculiarità del project financing si trova principalmente nel fatto che l’iniziativa per la realizzazione dell’opera pubblica da affidare in concessione spetta al privato, nel senso che è quest’ultimo che provvede all’ideazione del progetto, delineandone le caratteristiche, e lo presenta in sede di offerta.
Tale progetto attiene sia alle caratteristiche architettoniche e strutturali dell’opera (la proposta deve essere corredata di un progetto preliminare), sia alle caratteristiche del rapporto contrattuale da instaurare tra il concessionario ed il concedente (la medesima proposta deve contenere una bozza del contratto di concessione da stipulare tra concedente e concessionario), ma anche agli elementi dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa (la proposta deve essere corredata, altresì, da un piano economico-finanziario asseverato da una banca).
La proposta deve riguardare opere che siano inserite negli strumenti di programmazione della stazione appaltante e, più in particolare, nel piano triennale delle opere pubbliche.
Avuto riguardo alla procedura, oggi (vale a dire a seguito delle modifiche introdotte con d.Lgs. 152/08), (A) la stazione appaltante, elaborato uno studio di fattibilità ed inserito il relativo intervento nei propri strumenti di programmazione, pubblica un bando di gara finalizzato alla presentazione di proposte per la realizzazione del medesimo intervento di costruzione e gestione, cosicché il soggetto che avrà presentato la proposta individuata come la migliore sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (promotore) avrà la facoltà di adeguarsi alle eventuali modifiche progettuali proposte dalla stazione appaltante e, in tal modo, si aggiudicherà la concessione (questa ipotesi, disciplinata ai commi dall’1 al 14 dell’art. 153 citato, non è di molto difforme rispetto all’ordinario affidamento di una concessione di lavori mediante procedura aperta sennonché, in questo caso, la predisposizione del progetto spetta al privato aspirante concessionario in sede di proposta).
(B) In alternativa allo schema procedurale esposto sub (A), la stazione appaltante può suddividere il procedimento in n. 2 fasi (cfr. comma 15 dell’art. 153):
1°) pubblica un bando di gara specificando che oggetto dell’affidamento di cui al medesimo bando non è fin da subito la concessione di costruzione e gestione dell’opera pubblica programmata, bensì l’individuazione del soggetto promotore a cui sarà riconosciuto il diritto di prelazione e, quindi, il diritto di essere preferito, a parità di condizioni, al miglior offerente individuato come tale nella II fase;
2°) individuato il soggetto promotore (come colui che avrà presentato la migliore proposta di project financing), la stazione appaltante pubblica un ulteriore bando ponendo a base di gara il progetto preliminare (comprese le condizioni economiche e contrattuali) presentato da parte del soggetto selezionato come promotore nella I fase ed approvato dalla medesima stazione appaltante e, quindi, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individua il miglior offerente alla cui offerta il promotore (individuato nella I fase) potrà adeguarsi entro un termine di 45 gg. e, in tal modo, aggiudicarsi il contratto di concessione; ovviamente, se nella seconda fase la gara dovesse andare deserta, il contratto di concessione sarà immediatamente affidato al promotore.
(C) Occorre considerare la possibilità di ricorrere ad una terza ipotesi di schema procedurale, disciplinata dal comma 16 dell’art. 153, nella quale l’iniziativa del privato risulta essere ancora più evidente: ove la stazione appaltante abbia inserito nei propri strumenti di programmazione (in particolare, nell’elenco annuale delle opere pubbliche) interventi per i quali, nei sei mesi successivi all’approvazione dei medesimi strumenti di programmazione, non provveda alla pubblicazione di un bando di gara finalizzato al relativo affidamento, i soggetti dotati dei requisiti necessari, nei quattro mesi successivi alla scadenza del predetto termine di sei mesi, potranno presentare una proposta di project financing relativa a tali interventi.
Nei 60 gg. successivi alla scadenza del termine di quattro mesi fissato per la presentazione delle proposte di project financing, la stazione appaltante deve pubblicare un avviso nel quale saranno esplicitati i criteri in base ai quali le proposte saranno valutate.
Entro i 90 gg. successivi alla pubblicazione del predetto avviso, considerati i criteri di valutazione specificati nel medesimo avviso, potranno essere rielaborate le proposte già presentate e potranno essere presentate ulteriori proposte ex novo, cosicché la stazione appaltante, individuata la proposta ritenuta di pubblico interesse sulla base dei criteri di cui al predetto avviso, potrà:
-          se il progetto preliminare di cui alla proposta individuata di pubblico interesse necessita di modifiche, indire un dialogo competitivo ponendo a base di gara il progetto preliminare e la proposta individuata di pubblico interesse;
-          se il progetto preliminare di cui alla proposta individuata di pubblico interesse non necessita di modifiche, approvare il medesimo progetto preliminare e, quindi, bandire una gara finalizzata all’affidamento della concessione secondo le regole ordinarie di cui agli artt. 143 e segg, d.Lgs. 163/06 e s.m.i., ponendo il predetto progetto preliminare a base di gara ed invitando il promotore alla gara stessa;
-          sempre se il progetto preliminare di cui alla proposta individuata di pubblico interesse non necessita di modifiche, approvare il medesimo progetto preliminare e procedere secondo le modalità di cui alla 2° fase dello schema procedurale sopra esposto sub lett. (B), vale a dire pubblicando un bando di gara (alla cui base sarà posto il progetto preliminare già approvato) e selezionando la migliore offerta alla quale il promotore, ai fini dell’aggiudicazione, potrà adeguarsi mediante esercizio del proprio diritto di prelazione.
L’iniziativa del privato propria del project financing può spingersi anche oltre l’elaborazione del progetto dell’opera pubblica inteso in senso lato (vale a dire in tutti i suoi aspetti, architettonici, strutturali, economico-finanziari, contrattuali ecc.).
Infatti, il più volte citato art. 153, ai suoi commi 19 e 20, prevede che il privato possa assumere l’iniziativa per la realizzazione di un’opera pubblica fin da momento del suo inserimento negli strumenti di programmazione delle opere pubbliche.
In sintesi, il privato che sia interessato a costruire e gestire un’opera pubblica o di pubblica utilità (per esempio, anche un parco pubblico) può proporre, mediante la presentazione di uno studio di fattibilità, l’inserimento della stessa opera nel piano triennale delle opere pubbliche.
Naturalmente, se l’opera sarà inserita negli strumenti di programmazione della Pubblica Amministrazione, la procedura potrà seguire i percorsi sopra sintetizzati per l’affidamento della relativa concessione.
Vale la pena segnalare ancora due aspetti inerenti il project financing.
Diritto al rimborso delle spese di redazione della proposta: qualunque sia lo schema procedimentale scelto dalla stazione appaltante per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione mediante project financing, l’art. 153 del d.Lgs. 163/06 e s.m.i. (a seconda dei casi, al comma 12, al comma 15, lett. f), ovvero al comma 18), prevede che il promotore, qualora non risulti aggiudicatario della concessione all’esito della procedura di gara, abbia diritto al rimborso, a carico dell’aggiudicatario, delle spese di redazione della proposta secondo l’importo indicato nella proposta medesima entro il limite del 2,5% del valore complessivo dell’investimento inerente l’opera da realizzare.
Società di progetto: l’art. 156, d.Lgs. più volte citato, prevede che, in virtù di una disposizione ad hoc che le stazioni appaltanti devono inserire nel bando di gara, il soggetto aggiudicatario della concessione ha facoltà di costituire una società di progetto, nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, che divenga concessionaria sostituendosi all’aggiudicatario (non si tratta di una cessione del contratto di concessione, bensì di un subentro).
Tale disposizione, invero, non riguarda esclusivamente le concessioni affidate mediante la procedura della finanza di progetto ma tutte le concessioni.
Mi pare opportunto sottolineare che, secondo l’esperienza maturata, il project financing, oggi, si caratterizza per essere una procedura piuttosto articolata che, talvolta, richiede tempi non molto rapidi per giungere all’aggiudicazione della concessione.
Tuttavia, le sue peculiarità la rendono particolarmente adatta per tutti i casi in cui la concessione attiene ad un’opera piuttosto complessa (dal punto di vista della progettazione e della costruzione, ma anche dal punto di vista della pianificazione della gestione), opere la cui progettazione, realizzazione e gestione è più agevole sfruttando le maggiori risorse economiche (ma non solo) e le maggiori capacità imprenditoriali di cui, in genere, sono dotati i soggetti privati.
 
IL LEASING IN COSTRUENDO
La legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), all’art. 1, comma 907, ha previsto che “Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria”.
Con la finanziaria 2007, quindi, si è espressamente prevista la facoltà delle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al contratto di leasing per la realizzazione di opere pubbliche.
La locazione finanziaria di opere pubbliche, che, oggi, è disciplinata all’art. 160-bis del d.Lgs. 163/06 e s.m.i. (oltre che ai commi 907 e segg. della citata legge n. 296/06), non corrisponde ad una particolare forma di leasing, bensì ad un leasing la cui peculiarità è soltanto quella di essere utilizzato dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
Occorre, pertanto, premettere la nozione generale di contratto di leasing: si tratta di un contratto in forza del quale una parte (denominata locatore o concedente) concede all’altra parte (denominata utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene (che, in questo caso, sarebbe costitutito da un opera pubblica o di pubblica utilità) a fronte del pagamento di un canone periodico.
Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore potrà acquistare il bene (riscattandolo) provvedendo a pagare un prezzo predeterminato (prezzo di riscatto).
La possibilità di utilizzare tale tipologia di contratto da parte delle Pubbliche Amministrazioni suscita grande interesse soprattutto in un epoca in cui le risorse economiche delle medesime Pubbliche Amministrazioni sono estremamente ridotte: infatti, la locazione finanziaria consente di realizzare un’opera pubblica senza dover ricorrere all’immediato esborso delle somme necessarie per la sua costruzione ma potendo dilazionare il relativo pagamento.
L’affidamento della realizzazione dell’opera mediante un contratto di leasing presuppone l’osservanza dei principi inerenti l’affidamento dei contratti pubblici e, quindi, presuppone la preventiva pubblicazione di un bando di gara per l’individuazione della società di leasing con la quale stipulare il contratto: il secondo comma del citato art. 160-bis, dispone che il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice,determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi dipartecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanziedell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offertaeconomicamente più vantaggiosa”.
Con tale bando, pertanto, la stazione appaltante determinerà le caratteristiche tecnico-funzionali dell’opera da realizzare nonché i requisiti della società di leasing e, al contempo, del costruttore a cui affidare il contratto pubblico.
Il medesimo bando porrà a base di gara “un progetto di livello almeno preliminare” cosicché “L’aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all’esecuzione dell’opera” in forza del comma 4-ter dell’art. 160-bis citato, introdotto dal d.Lgs. 152/08.
La partecipazione alla gara così bandita da parte della stazione appaltante potrà avvenire da parte di un’associazione di imprese costituita dalla società di leasing e dall’impresa di costruzione dei quali ciascuno assumerà la responsabilità soltanto per le prestazioni che gli competono, cosicché, nel caso in cui uno di tali soggetti non adempia alle proprie obbligazioni ovvero nel caso di fallimento di uno dei medesimi soggetti, sarà possibile procedere alla sostituzione del membro del raggruppamento di imprese inadempiente o fallito in accordo con la stazione appaltante (art. 160-bis, comma 3).
Occorre sottolineare che proprietaria dell’opera pubblica rimane la società di leasing individuata a mezzo di procedure di selezione ad evidenza pubblica fino a che la stazione appaltante committente non procederà al riscatto dell’opera stessa.
Tuttavia, fino al momento del riscatto, la medesima stazione appaltante – ancorché non proprietaria - sarà utilizzatrice dell’opera pubblica la quale, quindi, potrà essere utilizzata per il perseguimento degli interesse pubblici per i quali sarà stata realizzata.
La Pubblica Amministrazione, pur non essendo proprietaria fino al momento del riscatto (e, quindi, fino alla scadenza del contratto di leasing) è titolare di un diritto di controllo in merito al corretto adempimento rispetto alle obbligazioni affidate mediante il contratto di leasing: il quarto comma del più volte citato art. 160-bis dispone che L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste”, cosicché, ove la società di leasing e/o l’impresa costruttrice aggiudicatari non adempiano correttamente alle proprie obbligazioni, la stazione appaltante avrà facoltà di esimersi dal pagamento del canone da essa dovuto.
Lo stesso quarto comma dell’art. 160-bis sopra riportato mette in evidenza un dato piuttosto interessante che consente di individuare un elemento di assimilabilità del leasing pubblico con la concessione di lavori: tale ultimo comma contempla la possibilità che il soggetto aggiudicatario assuma obbligazioni anche in relazione alla “gestione funzionale” dell’opera pubblica per la quale il contratto di leasing viene stipulato.
Conseguentemente, ancorché l’istituto del leasing pubblico risulti più indicato per le c.d. “opere fredde” (vale a dire per le opere non suscettibili di gestione capace di produrre flussi di cassa, quali strade senza pedaggio, ospedali, scuole, uffici pubblici, parchi pubblici), nulla esclude che possa essere utilizzato anche per “opere calde” suscettibili di una gestione economica, sfruttando (oltre che le risorse economiche) le risorse inerenti le capacità imprenditoriali dei privati in ambito gestionale.
Non solo. Il ricorso allo strumento oggetto di analisi può risultare particolamente utile anche per altre sue peculiarità.
A titolo di esempio, il contratto di leasing potrà prevedere che la società di leasing garantisca per tutta la sua durata il perfetto funzionamento del bene oggetto di leasing attraverso l’erogazione di servizi di assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e straordinaria e coperture assicurative: il corrispettivo di tali obbligazioni accessorie potrà essere pagato anch’esso attraverso il canone periodico posto a carico della stazione appaltante.
 
 
 Avv. Lorenzo Bolognini